La sentenza aveva respinto il ricorso per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Istruzione nella parte in cui non consentiva l’inserimento ai docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito precedentemente all’anno scolastico 2001/2002, nelle GAE della scuola per l’infanzia e primaria. I docenti interessati hanno proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, non ritenendo consistenti le motivazioni del TAR, ha disposto l’ammissione con riserva nelle GAE dei ricorrenti. In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che, essendo stato annullato il D.M. 235/2014 con efficacia erga omnes, “non è possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato” e che, quindi, non esiste.
Si tratta di un risultato estremamente importante che consente ai docenti di religione in possesso di diploma magistrale – che hanno preso parte al ricorso e all’appello – di potere finalmente essere inseriti nella GAE della infanzia/primaria per i posti comuni e di potere così fruire di una ulteriore occasione professionale.