Il Miur ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018; come si evince dall’Avviso pubblicato nel settore NEWS del Portale del MIUR in data 21.07.2017, si dispone infatti che tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo dal 25 luglio 2017 al 5 agosto 2017.
Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti. Adesso la conferma del fatto che i predetti docenti in servizio su più scuole svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto. (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018).
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali con la suddetta nota, permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda, e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
I provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Domanda di utilizzazione “a disposizione” nella scuola di titolarità a seguito di riduzione oraria fino ad 1/5 – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)